Il provvedimento individua le condizioni per le quali negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo con capacità produttiva superiore a 500 t/g di clinker e comunque soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (Aia), nonché certificati Uni En Iso 14001 o Emas, il ricorrere all'utilizzo dei CSS in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali costituisce – agli effetti delle autorizzazioni indicate nella Parte II del Dlgs 152/2006 – una "modifica non sostanziale" con applicazione del procedimento autorizzatorio più semplice disciplinato dal citato schema di regolamento.
Con questo regolamento si completa un quadro normativo diretto da un lato a ridurre l'utilizzo di combustibili fossili per produrre energia, dall'altro a risolvere problemi legati alla gestione dei rifiuti. Infatti un secondo provvedimento ha già ricevuto il via libera dal Consiglio di Stato. Emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 ("Cessazione della qualifica di rifiuto") questo decreto consente che alcune tipologie di CSS, a determinate condizioni, "escano" dalla qualifica di rifiuto e divengano materiale, e possano quindi essere utilizzate, nel rispetto delle rigide condizioni del regolamento stesso, in alcuni impianti industriali che, per le garanzie fornite in campo ambientale e tecnico, sono particolarmente idonei a tal fine.
documenti di riferimento 
Schema di regolamento MinAmbiente che individua le condizioni alle quali alcuni combustibili solidi secondari cessano di essere rifiuto
Parere del Consiglio di Stato del 21 giugno 2012 - Notificato alla Ue - In attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
Parere del Consiglio di Stato del 21 giugno 2012 - Notificato alla Ue - In attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
fonte: http://www.reteambiente.it
