Emissioni di sostanze inquinanti in Europa

I gestori soggetti all'obbligo di dichiarazione al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR) devono trasmettere le informazioni richieste ogni anno entro il 30 di aprile Emissioni di sostanze inquinanti in Europa
Con Regolamento (CE) 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio è stato istituito il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (E-PRTR). Il sistema raccoglie e diffonde - con cadenza annuale - i dati sulle emissioni e sui trasferimenti di sostanze inquinanti relativamente a
  • circa 33000 impianti industriali che coprono 65 attività economiche in tutta Europa
  • 91 sostanze inquinanti chiave rilasciate in aria, acqua, suolo, acque di scarico, tra cui metalli pesanti, pesticidi, gas serra e diossine
  • 33 paesi (28 Stati membri UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera).
E-PRTR fornisce anche informazioni ambientali supplementari, come ad esempio la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti agli impianti di gestione - sia all'interno che all'esterno di ciascun paese - e le mappe di alcune fonti di emissione non industriali (es. trasporto, combustione domestica, agricoltura, etc..).
Il registro contribuisce alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale; implementa infatti, per la Comunità europea dell'UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa), quanto previsto dalla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
L'ultimo aggiornamento del registro è relativo al 2014, anno per il quale sono disponibili per la prima volta anche i dati della Croazia.
Le informazioni sugli stabilimenti italiani e degli altri stati sono liberamente consultabili sul sito del registro europeo, la cui pubblicazione è curata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per l'ambiente.
Il riferimento a livello nazionale è il DPR 157/2011 che, nel fissare le modalità di attuazione del Regolamento europeo,
  • identifica le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni previste dal Registro
  • stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori degli impianti è il 30 aprile
  • fornisce in allegato la versione finale delle linee guida per la dichiarazione.
In particolare l'art. 4 del Decreto indica coloro che in Italia sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.
 
 
fonte: http://www.arpat.toscana.it