
Secondo la Corte di Cassazione la TIA è un tributo non un’entrata patrimoniale ed in quanto tale non è assoggettabile ad IVA
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 ha stabilito che la tariffa rifiuti è un tributo e non una entrata patrimoniale ed in quanto tale non è assoggettabile ad IVA, come aveva già chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n.238/2009. Sulla tariffa di igiene ambientale “T.I.A.” disciplinata dall’articolo 49 del d.lgs.22/97 (c.d. tariffa Ronchi) non può quindi essere applicata l’IVA al 10% trattandosi di una tassa e non di una vera e propria tariffa a corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Ne consegue che i contribuenti residenti nei Comuni dove si applica la tariffa hanno la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA versata e non dovuta (retroattivamente fino a 10 anni).
Per questo motivo Il Ctcu ed il Crtcu hanno deciso di avviare una class action contro la Trenta (comuni di Trento e Rovereto) per la controversa questione del rimborso dell’Iva.
Sono 75.000 circa gli utenti di Trenta Spa che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti.
nei Comuni di Trento e Rovereto che hanno negli anni, indebitamente pagato l’IVA del
10% sulla TIA o sulla TARES per un ammontare medio di circa 60,00 € pro capite.
Sono già state fatte altre class action ma questa volta viene chiesta la restituzione dell’iva a tutti gli utenti.
E voi avete chiesto il rimborso della vostra iva?
Qui il comunicato stampa
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextRc2Bj3.pdf