Lo scarico di un consistente quantitativo di rifiuti speciali in un luogo di pubblico transito è atto a provocare
molestie alle persone che frequentano l'area ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 674 del Codice penale.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 48462/2015) che non ha alcun dubbio sul fatto che lo scarico su strada pubblica di 40 sacchi contenenti residui da demolizione rientri, per natura e quantità, nella fattispecie del "getto pericoloso di cose" sanzionata dal Codice penale.
Nel caso specifico, essendo lo scarico avvenuto in un parco regionale del Lazio, la condotta configura anche il reato previsto dall'articolo 30 della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette).
Tra i reati in questione sussiste un rapporto di concorso formale — e non di specialità, come sostenuto dal ricorrente in giudizio — visto che le due fattispecie sono poste a tutela di beni giuridici differenti e si fondano su diversi presupposti.
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