La risarcibilità del danno ambientale tra disciplina attuale e prospettive di tutela
La disamina delle procedure per la valutazione economica dei beni ambientali presuppone la definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, l’approfondimento delle sue relazioni con il sistema economico. È piuttosto difficile fornire una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi approcci rintracciabili nella letteratura e nella normativa nazionale ed europea. Ad esempio, Denison (1979) definisce l’ambiente come l’insieme di tutti gli aspetti umani, politici e fisici di una società, mentre per Justeret al. (1981), l’ambiente assume una connotazione esclusivamente fisica e biologica.
Il ‘Libro Verde’ (Commissione delle Comunità Europee, 1993, p. 33) formula una definizione, peraltro adottata dal Consiglio di Europa, molto più ampia per cui ‘l’ambiente comprende le risorse naturali abiotiche e biotiche, quali l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna e la flora, l’interazione tra questi fattori, i beni che formano il patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio’. L’emergere della questione ambientale nella seconda metà del secolo scorso ha messo in evidenza che le regole che hanno governato il sistema economico per secoli non hanno tenuto conto dello stato dell’ambiente.
Fra gli strumenti di politica ambientale un ruolo non marginale è riservato alle norme che, stabilendo un regime di responsabilità ambientale (polluter pays principle), permettono alla collettività di essere risarcita in caso di danno all’ambiente.
Dal punto di vista normativo la valutazione del risarcimento per danno all’ambiente in Italia trova fondamento e legittimazione nell’art. 18 della Legge n. 349/86 che, al primo comma, recita: ‘qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato’. La valutazione del danno ambientale deve necessariamente fondarsi sulle relazioni che sussistono fra il bene ambientale e lo stato (definito dal comportamento e dal livello di soddisfazione) dei soggetti economici che a qualche titolo ne fruiscono.
Ovviamente l’intensità e la qualità di tali relazioni dipendono dall’estensione e gravità del danno e dal numero di soggetti coinvolti.
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fonte: http://www.altalex.com