Rifiuti o Non Rifiuti: E’ questo il dilemma?



















Premetto che non sono neppure io soddisfatto della "soluzione" sul blocco autorizzativo degli impianti EOW che, principalmente, rimanda al DM 5.02.1998 ma occorre anche considerare quanto segue.
1) un rifiuto può essere recuperato come rifiuto, non è indispensabile che debba passare alla condizione EOW.
2) se il DM 5.02.1998, per suoi intrinseci limiti, fosse così "bloccante" avremmo oggi dei problemi ben più estesi : per esempio per la carta, per la quale non esiste regolamento UE su EOW e neanche un Decreto nazionale.
3) la proposta che le regioni si facciano carico di attuare le norme EOW quando mancano regolamenti/decreti nazionali ha un suo fondamento. Ma siamo sicuri che le regioni sono adeguatamente attrezzate e abbiamo finora attuato correttamente questo aspetto di cui si sono fatto carico fino alla sentenza 1229/2018 ?
Per esperienza ho visto autorizzazioni (ordinarie) in cui veniva "implicitamente" riconosciuto la qualifica di EOW a dei trattamenti che erano delle semplici attività di miscelazione di rifiuti (cosa che può starci in casi ben precisi e limitati). 
Queste autorizzazioni su cosa comunque erano basate ? Sugli "anacronistici" criteri del DM 5.02.1998 che ha surrogato finora proprio la mancanza di regolamenti/decreti EOW.
In altri termini quello che doveva valere solo per le procedure semplificate è stato esteso alle procedure ordinarie, ed è questo utilizzo esteso del DM 5.02.1998 che è stato "bloccato" dalla sentenza 1229/2018 sicuramente discutibile.  Questa estensione viene risbloccata, nelle intenzioni, nel provvedimento in questione.
 4 ) Non dimentichiamoci il DM 23/2013 sul CSS EOW, unico decreto emesso prima di quello sul fresato del marzo 2018 (e unico decreto del genere in Europa) : forme semplificate per aggiornare autorizzazioni di cementifici e centrali a carbone per incenerire rifiuti
Non dimentichiamoci (anche se il tema è diverso) il petcoke di Gela classificato come sottoprodotto nel 2004 anche dalla Corte Europea.
Non dimentichiamoci le comunicazioni in semplificata di rifiuti di scorie per rilevati stradali che poi contenevano ben altro (Brebemi, Valdastico): vi sono ecocriminali che hanno sfruttato le procedure semplificate per fare danni (e anche autorizzazioni in via ordinaria con riconoscimento di EOW).
Non dimentichiamoci che la procedura semplificata significa saltare ogni "filtro" conoscitivo e di intervento pubblico (niente VIA, niente autorizzazione esplicita, nessuna pubblicizzazione della procedura).
5) non voglio fare il fine interprete del legislatore, ma se vi è una colpa nel provvedimento governativo è che ha voluto solo confermare che - nell'ambito delle autorizzazioni ordinarie - valgono i criteri del DM 5.02.1998 per il riconoscimento EOW, ovvero quello che hanno fatto regioni e province fino alla sentenza in questione. L'unica "novità" è il generico DM "guida" che potrebbe (il condizionale è effettivamente scandaloso) introdurre linee guida sul tema.
6) mi viene, infine, il dubbio che la contrapposizione sul tema non sia sulla validità dei  trattamenti per nobilitare un rifiuto a EOW e quindi a nuova materia prima ma sulla forma autorizzativa (aspetto che sembra essere implicito nei commenti come quello sotto richiamato) : autorizzazione semplificata (semplice comunicazione) anziché ordinaria (e sui relativi costi e tempi per l'ottenimento), autorizzazione nel chiuso dell'ufficio di un dirigente anziché in procedure (parzialmente) di evidenza pubblica.
7) Le proposte innovative vanno valutate seriamente (a questo servono i decreti EOW, non ne servono comunque centinaia, perché sono sempre per gruppi di rifiuti), caso per caso, altrimenti una iniziativa come quella di ENI (Livorno) in cui propone una "bioraffineria" che in realtà altro non è che un pirogassificatore di CSS (EOW ovviamente) e di plasmix (EOW ovviamente) finirà per essere approvata con una comunicazione in procedura semplificata (al momento, non per la norma in esame ma per le norme previgenti, fortunatamente non può essere così). Ma non è un caso che tale iniziativa (come quella di un gassificatore per rifiuti in Garfagnana) vengono presentate (con la sottoscrizione della Regione Toscana) come iniziative di "economia circolare".




Marco Caldiroli - Medicina Democratica Onlus

fonte: https://www.medicinademocratica.org - Rete Nazionale dei Comitati Rifiuti Zero