Con la legge cosiddetta Legge di stabilità, per la determinazione del tributo Tares
si utilizzerà il DPR 158/1999. Non si attendono quindi
ulteriori regolamenti per la determinazione del tributo. Ma la cosa che
sembra interessante e che salta ai nostri occhi è la possibilità di
prevedere una tariffa al posto del tributo, per quei Comuni - dotati di
un sistema di pesa - provvedono alla misurazione esatta dei rifiuti
prodotti. Sono 4 le rate mensili: gennaio, aprile, luglio e ottobre, ma
per quest’anno è previsto il primo versamento ad aprile, con possibilità
di proroga da parte dei Comuni. Chi effettuava la riscossione negli
anni precedenti si vede prorogato l’affidamento e sempre in via
transitoria. Una volta a regime il tributo dovrà invece essere versato
esclusivamente al proprio Comune.
La Tares
è ovviamente commisurata a quanta e quale media di rifiuti produce il
singolo comune “per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento ex DPR 158/1999” come riporta la legge. Ma la nota dolente
sta nel fatto che molti Comuni devono ancora aggiornare la situazione
catastale per determinare l’effettiva superficie che andrebbe
assoggettata al tributo, ossia l’esatta stima di tutte quelle aree
suscettibili di produrre rifiuti. Ad oggi per l'applicazione della Tares
si considerano unicamente le superfici dichiarate o accertate. Ecco
quanto disposto in proposito dalla legge di stabilità:“Ai fini
dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella
pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal DPR 138/1998. Per le altre unità immobiliari la superficie
assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile”.
Ad oggi sappiamo che per l’anno in corso e fino a
che il singolo Comune non avrà determinato le tariffe, l'importo delle
rate è determinato in acconto, stimato sull’anno precedente. Ai Comuni
dunque il compito di provvedere rapidamente all’approvazione del
regolamento applicativo, del piano finanziario e una delibera sulle
tariffe. I Comuni soggetti a regime Tarsu dovranno affrontare più di
qualche difficoltà rispetto ai Comuni a regime Tia. La Tares
infatti, oltre alla copertura integrale dei costi per il servizio
gestione rifiuti urbani e assimilati, rimanda al Comune la
preoccupazione della copertura di costi non divisibili per i Comuni,
come luce, manutenzione strade, anagrafe.
fonte: www.ecoseven.net
