Niente iscrizione nell’Albo per il Comune che gestisce direttamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
La sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – n.1034 del 15 marzo 2016 – è intervenuta a riconoscere la legittimità per gli enti locali di gestire con propri mezzi e personale il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani senza necessità di iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali. La pronuncia nasce dalla lettera del D.L. n. 179/2012 il cui articolo 34, comma 20, stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità previste nella vigente normativa, a condizione che sussistano i requisiti prescritti per la forma prescelta. E’ stata quindi superata la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e nell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 che limitava il ricorso all’autoproduzione. E’ stato anche richiamato l’orientamento comunitario secondo cui “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico mediante propri strumenti senza essere obbligata a fare ricorso ad organismi esterni “ (v. sentenza Corte Giustizia Europea 6/4/2006 in causa C.410/14/ANAV). Per quanto riguarda l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del Codice dell’Ambiente, la sentenza rileva che questa è riservata alle sole imprese e non è in alcun modo prevista per gli enti pubblici […]
fonte: http://www.finanzaterritoriale.it