La burocrazia che frena l’economia circolare: Raee, il ritiro “1 contro 0” visto dalle imprese

Il relativo decreto, pur trattando gli stessi rifiuti del “gemello” 1 contro 1, prevede nuovi adempimenti. L’ennesimo aggravio per le aziende





















Il D.Lgs. 49/2014 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) aveva istituito l’obbligo di raccolta – per i negozi con superficie di vendita di tali apparecchiature superiore a 400 mq – di Raee di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm) dagli utilizzatori finali gratuitamente e senza obbligo di acquisto di nuova apparecchiatura (cd. “uno contro zero”). Aveva però rimandato ad un decreto ministeriale il compito di regolamentarne le modalità. Così, il 31 maggio 2016, è arrivato l’atteso decreto, il Dm 121/2016, che è entrato in vigore non senza qualche esitazione.
Il testo – pronto e firmato dal ministro dell’Ambiente a fine marzo 2016 – è stato poi modificato con la versione definitiva del 31 maggio e andato in Gazzetta ufficiale solo tre mesi dopo, il 7 luglio, nonché in vigore il 22 luglio.
Pur prevedendo modalità “semplificate”, il decreto 121 aggiunge nuovi adempimenti rispetto al “uno contro uno“ ex Dm 65/2010. Esso prevede due nuovi moduli per il registro di carico e per il trasporto. La conseguenza paradossale è che lo stesso tostapane dovrà essere gestito con modulistica diversa se il possessore che se ne disfa ne compra uno nuovo oppure no. Tra l’altro, è curioso notare che nella prima versione del decreto 121 ci si era sforzati di dare un nome diverso ai due documenti, chiamandoli allegato A e B. Nel testo definitivo, anche questa minima differenza è caduta e i due allegati continuano a chiamarsi allegato 1 e allegato 2, come per l’uno contro uno.
Per capire a che livello di stratificazione normativa si è arrivati, prendiamo ad esempio un produttore di rifiuti qualsiasi, tipo il supermercato generalista. Pur non essendo industria, esso avrà per la gestione dei propri rifiuti ben quattro registri di carico e scarico (mod. A rifiuti pericolosi, registro conologico Sistri, allegato I per l’uno contro uno e allegato 1 per l’uno contro zero) e, parimenti, avrà quattro documenti di trasporto (formulario di identificazione rifiuto, ddt per i rifiuti di origine animale, allegato II per l’uno contro uno e allegato 2 per l’uno contro zero).
Il testo contiene poi alcune bizzarrìe, anche linguistiche. Il luogo di raccolta viene talvolta definito luogo di raggruppamento talvolta deposito preliminare, quest’ultimo in maniera impropria, essendo termine associato alle operazioni di trattamento presso gli impianti (anche se già utilizzato nella norma primaria dlgs. 49/2014). Il legislatore si è poi preso la briga di specificare che i contenitori devono essere preferibilmente vicino ai punti di ingresso o uscita, forse un eccesso di dettaglio. Ma ancor più incomprensibile è l’indicazione di rendere i Raee visibili all’interno dei contenitori. L’unica spiegazione di questa previsione è quella di orientare meglio l’utente ma sarebbe stato sufficiente un cartello indicante le tipologie, che pure è previsto.
Il luogo di raccolta è il punto vendita o luogo di pertinenza, dunque non è più possibile un altro luogo di raggruppamento (a eccezione di chi ha già un deposito preliminare per l’uno contro uno). Una previsione all’apparenza inspiegabile. Se un distributore dovesse raccogliere grossi volumi e per ragioni di spazio volesse spostarli presso un magazzino esterno, con questa previsione non può farlo. I Raee restano poi soggetti a registrazione di carico, sull’allegato 1, che funge da registro di carico e scarico. Il mantenimento di tale obbligo è un altro elemento che conferma la mancata semplificazione.
Sul capitolo del trasporto, vengono introdotte alcune novità sostanziali. Oltre al tradizionale centro di raccolta comunale, vengono aggiunte altre tre possibilità: un impianto autorizzato, già previsto dal decreto 49/2014; un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo, fattispecie introdotta dal D.Lgs. 205/2010 ma che di fatto è rimasta sulla carta a causa del rimando a un decreto attuativo mai emanato; un centro di raccolta o restituzione, organizzato dai produttori individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono (praticamente un luogo di raggruppamento), organizzato e gestito secondo l’Accordo di programma tra Federdistribuzione, CdC Raee e Anci del 26 giugno 2015.
Il limite è però quello di aver previsto, ancora una volta, in tutti i casi, solo un documento di trasporto semplificato, come nell’uno contro uno, nonostante il superamento del centro di raccolta. Il problema è infatti che il documento semplificato allegato 2 mal si concilia se la destinazione è un impianto tradizionale e ancor più incerto se la destinazione è un centro per la preparazione al riutilizzo. Gli impianti di trattamento tradizionali tendono a ricevere solo trasporti accompagnati da formulario di identificazione rifiuto. Nonostante parte della dottrina ritenga che ormai essi debbano accettare anche documenti di trasporto semplificato Raee, non sarà difficile incontrare resistenze, cui seguirà probabilmente una lenta e graduale accettazione.

fonte: www.greenreport.it