Il relativo decreto, pur trattando gli stessi rifiuti del “gemello” 1
contro 1, prevede nuovi adempimenti. L’ennesimo aggravio per le aziende
Il D.Lgs. 49/2014 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) aveva istituito l’obbligo di raccolta – per i negozi
con superficie di vendita di tali apparecchiature superiore a 400 mq –
di Raee di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm) dagli utilizzatori
finali gratuitamente e senza obbligo di acquisto di nuova
apparecchiatura (cd. “uno contro zero”). Aveva però rimandato ad un
decreto ministeriale il compito di regolamentarne le modalità. Così, il
31 maggio 2016, è arrivato l’atteso decreto, il Dm 121/2016, che è
entrato in vigore non senza qualche esitazione.
Il testo – pronto e firmato dal ministro dell’Ambiente a fine marzo
2016 – è stato poi modificato con la versione definitiva del 31 maggio e
andato in Gazzetta ufficiale solo tre mesi dopo, il 7 luglio, nonché in vigore il 22 luglio.
Pur prevedendo modalità “semplificate”, il decreto 121
aggiunge nuovi adempimenti rispetto al “uno contro uno“ ex Dm 65/2010.
Esso prevede due nuovi moduli per il registro di carico e per il
trasporto. La conseguenza paradossale è che lo stesso tostapane dovrà
essere gestito con modulistica diversa se il possessore che se ne disfa
ne compra uno nuovo oppure no. Tra l’altro, è curioso notare che nella
prima versione del decreto 121 ci si era sforzati di dare un nome
diverso ai due documenti, chiamandoli allegato A e B. Nel testo
definitivo, anche questa minima differenza è caduta e i due allegati
continuano a chiamarsi allegato 1 e allegato 2, come per l’uno contro
uno.
Per capire a che livello di stratificazione normativa si è arrivati,
prendiamo ad esempio un produttore di rifiuti qualsiasi, tipo il
supermercato generalista. Pur non essendo industria, esso avrà per la
gestione dei propri rifiuti ben quattro registri di carico e scarico
(mod. A rifiuti pericolosi, registro conologico Sistri, allegato I per
l’uno contro uno e allegato 1 per l’uno contro zero) e, parimenti, avrà
quattro documenti di trasporto (formulario di identificazione rifiuto,
ddt per i rifiuti di origine animale, allegato II per l’uno contro uno e
allegato 2 per l’uno contro zero).
Il testo contiene poi alcune bizzarrìe, anche linguistiche. Il luogo
di raccolta viene talvolta definito luogo di raggruppamento talvolta
deposito preliminare, quest’ultimo in maniera impropria, essendo termine
associato alle operazioni di trattamento presso gli impianti (anche se
già utilizzato nella norma primaria dlgs. 49/2014). Il legislatore si è
poi preso la briga di specificare che i contenitori devono essere
preferibilmente vicino ai punti di ingresso o uscita, forse un eccesso
di dettaglio. Ma ancor più incomprensibile è l’indicazione di rendere i
Raee visibili all’interno dei contenitori. L’unica spiegazione di questa
previsione è quella di orientare meglio l’utente ma sarebbe stato
sufficiente un cartello indicante le tipologie, che pure è previsto.
Il luogo di raccolta è il punto vendita o luogo di pertinenza, dunque
non è più possibile un altro luogo di raggruppamento (a eccezione di
chi ha già un deposito preliminare per l’uno contro uno). Una previsione
all’apparenza inspiegabile. Se un distributore dovesse raccogliere
grossi volumi e per ragioni di spazio volesse spostarli presso un
magazzino esterno, con questa previsione non può farlo. I Raee restano
poi soggetti a registrazione di carico, sull’allegato 1, che funge da
registro di carico e scarico. Il mantenimento di tale obbligo è un altro
elemento che conferma la mancata semplificazione.
Sul capitolo del trasporto, vengono introdotte alcune novità
sostanziali. Oltre al tradizionale centro di raccolta comunale, vengono
aggiunte altre tre possibilità: un impianto autorizzato, già previsto
dal decreto 49/2014; un centro accreditato di preparazione per il
riutilizzo, fattispecie introdotta dal D.Lgs. 205/2010 ma che di fatto è
rimasta sulla carta a causa del rimando a un decreto attuativo mai
emanato; un centro di raccolta o restituzione, organizzato dai
produttori individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui
aderiscono (praticamente un luogo di raggruppamento), organizzato e
gestito secondo l’Accordo di programma tra Federdistribuzione, CdC Raee e
Anci del 26 giugno 2015.
Il limite è però quello di aver previsto, ancora una volta, in tutti i
casi, solo un documento di trasporto semplificato, come nell’uno contro
uno, nonostante il superamento del centro di raccolta. Il problema è
infatti che il documento semplificato allegato 2 mal si concilia se la
destinazione è un impianto tradizionale e ancor più incerto se la
destinazione è un centro per la preparazione al riutilizzo. Gli impianti
di trattamento tradizionali tendono a ricevere solo trasporti
accompagnati da formulario di identificazione rifiuto. Nonostante parte
della dottrina ritenga che ormai essi debbano accettare anche documenti
di trasporto semplificato Raee, non sarà difficile incontrare
resistenze, cui seguirà probabilmente una lenta e graduale accettazione.
fonte: www.greenreport.it