Multa al condominio per la raccolta differenziata, quando il tribunale respinge il ricorso

La vicenda a Milano, dove un condominio si oppone all'ingiunzione di pagamento notificata per non aver raccolto correttamente la carta. Il giudice respinge il ricorso dicendo che "essendo rimasto ignoto il trasgressore il condominio è responsabile solidale



















Un altro caso di multa ad un condominio che non fa bene la raccolta differenziata, ma questa volta il ricorso degli abitanti è stato respinto a differenza di quanto successo nel comune di Rivoli.
La vicenda, riportata dal portale condominioweb.com, è accaduta qualche mese fa a Milano, dove un condominio si è opposto all'ingiunzione di pagamento notificatagli dal comune per violazione dell'articolo 4 del Regolamento che disciplina “il decoro urbano e per l'inosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine alle modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata della carta”.
Il condominio contesta la sanzione, eccependo come prima cosa l'impossibilità di addebitargli la violazione poiché “soggetto privo di autonoma personalità”, sostenendo inoltre che non poteva essergli contestata una “responsabilità solidale con il trasgressore” (cioè il singolo condòmino) per “assenza di prova in ordine alla riconducibilità, nei suoi confronti, della condotta colposa e della violazione”.
Il giudice di pace passa le carte al Tribunale di Milano che a febbraio respinge il ricorso soffermandosi invece proprio sulla “responsabilità solidale gravante sul condominio” che giustifica, quindi, la sanzione amministrativa. Il provvedimento puntualizza che la sanzione sia stata erogata al condominio "…non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della legge 689/1981".
Il tribunale di Torino nel caso di Rivoli aveva affermato sostanzialmente il contrario, sostenendo che il condominio non ha alcun onere di verificare quello che viene conferito nei bidoni e quindi annullando la multa.
Riguardo alla mancata identificazione dell'autore materiale della violazione, la sentenza di Milano, come riporta condominio.web, rimanda ad un principio già espresso della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge 689/1981" (Cass.civ. sez.II 13.5.2010 n. 11643)
fonte: www.ecodallecitta.it