Direttiva SUP e scorte, chiarimenti da Bruxelles

Federazione Gomma Plastica riporta una serie di considerazioni in merito all'applicazione della Direttiva sugli articoli monouso che entrerà in vigore a luglio.











Secondo quanto riporta Federazione Gomma Plastica (FGP) - associazione dei trasformatori italiani di materie plastiche e gomma - la Commissione europea ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di immissione sul mercato e conseguente possibilità di smaltire le scorte a magazzino dopo l'entrata in vigore della Direttiva sugli articoli monouso (Direttiva SUP), il 3 luglio 2021.

In particolare, il divieto di vendita e l’obbligo di marcatura non si applicano ai prodotti già immessi sul mercato prima del 3 luglio 2021 e presenti successivamente a tale data nei magazzini di produttori, grossisti, distributori, negozianti e retailers. Unica condizione - segnala FGP, è che la vendita, dopo la messa a disposizione da parte del produttore, continui ad avvenire nel territorio dello stesso Paese non in un Paese diverso.

Lo stesso criterio vale per gli obblighi di marcatura: i prodotti privi di marchio possono essere venduti dopo il 3 luglio 2021 nello stesso Stato membro dal negoziante che li detiene nei propri magazzini, se entrati nelle sue disponibilità prima di tale data.

Quando un prodotto entra nella fase di distribuzione, può essere messo a disposizione (e quindi immesso sul mercato) attraverso un accordo o un’offerta. Esempi sono offerte on line, campagne pubblicitarie, inviti all’acquisto tramite e- mail, consegna di un preventivo, informazioni sul prodotto e sul loro costo. In ogni caso l’offerta deve riguardare specifici prodotti già realizzati.

Nel caso in cui chi fabbrica i prodotti SUP sia diverso da chi figura come produttore (ad esempio nel settore dell’imballaggio),i prodotti stoccati presso il magazzino del brand owner non sono considerati già immessi sul mercato in quanto è questo soggetto ad essere considerato produttore, e non il fabbricante.

La Commissione, invece, ha affermato di non poter prevedere un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte in quanto contrario a quanto stabilito dal Consiglio e dal Parlamento europeo, anche se Unionplast ha chiesto al Governo italiano, nel recepire la Direttiva, di prendere in considerazione questa opzione.

La Direttiva non prevede invece specifici obblighi per i distributori riguardo la conformità dei prodotti. Saranno i singoli Stati Membri a decidere come implementare la Direttiva in tal senso.

fonte: www.polimerica.it


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