Per il Tar di Napoli opera legittimamente il Comune che, al fine di tutelare la salute pubblica, ordina la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi al proprietario dell'area, a prescindere dalla verifica delle responsabilità.
Quando l'abbandono dei rifiuti determina una elevata precarietà ambientale dell'area con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, precisa il Giudice campano nella sentenza 603/2016, il Sindaco può sempre utilizzare lo strumento delle ordinanze "extra ordinem" previste dall’articolo 54 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali").
L'applicazione delle ordinanze ex Dlgs 267/2000 è legittima nonostante la presenza nell’Ordinamento della "specifica" ordinanza contro l'abbandono dei rifiuti (articolo 192, Dlgs 152/2006), secondo il Tar, perché i due provvedimenti hanno funzioni differenti: meramente ripristinatoria – a tutela della salute pubblica – l'ordinanza prevista dal "Tu Enti locali", sanzionatoria quella disciplinata dal "Codice ambientale". E solo in questo secondo caso la norma richiede l'accertamento in contradditorio delle responsabilità a titolo di dolo o colpa.
fonte: www.reteambiente.it