Non solo la Tari (tariffa rifiuti) ma anche la tariffa puntuale, sostitutiva della Tari è esclusa dal blocco degli aumenti previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n, 208 (Legge di stabilità 2016).
Lo ricorda il Ministero delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali nella risoluzione 22 marzo 2016, n. 2/DF in risposta a numerosi quesiti provenienti dagli Enti locali. Come è noto l'articolo 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che al fine contenere la pressione fiscale, per tutto il 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi e delle delibere regionali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. È esclusa la Tari (tariffa rifiuti ex articolo 1, comma 639, legge 147/2013) nonché le tariffe relative alla tariffa puntuale eventualmente sostitutiva della Tari ai sensi articolo 1, comma 667 legge 147/2013.
Soggetti alla sospensione degli aumenti 2016 sono invece sia il cosiddetto "contributo di sbarco" nelle isole minori sia quello per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs 23/2011). Tali tributi sono destinati tra l'altro a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché interventi di recupero e salvaguardia ambientale.
fonte: www.reteambiente.it