Il Comitato Salute Ambiente Calzolaro Trestina Altotevere Sud
apprende, con sorpresa, dalla stampa che in sede di Conferenza di Servizi del
16 maggio u.s., Usl Umbria 1 avrebbe dichiarato che l'impianto di produzione
del biossido di titanio, di titolarità Color Glass, non rientra nell’elenco di cui al DM 20 settembre 1994, e, di conseguenza, non apparterrebbe alle
aziende insalubri di prima classe.
Nello sconcerto più totale dato che sia consulenti
dell’azienda che funzionari pubblici hanno dichiarato, in atti ufficiali che l’azienda produce biossido di titanio,
il Comitato ha incaricato un professionista titolato di produrre un parere PRO
VERITATE, spedito via pec anche al responsabile della conferenza dei servizi,
dove viene affermato, senza ombra di dubbio, che l’azienda in questione è
assolutamente da ricondursi alla tipologia di aziende insalubri di prima
classe di cui al punto 112 dell’elenco
del DM 20 settembre 1994.
D’altra parte ci riesce assai difficile capire un parere che
afferma il contrario di quanto viene sostenuto dai consulenti dell’azienda e da
funzionari pubblici in sede di prima concessione.
Necessitano ulteriori garanzie giuridiche e scientifiche,
perché le mere dichiarazioni di stile, da parte di Usl Umbria 1, contrariamente
a quanto riferisce la normativa di settore, non ci rassicurano per niente,
essendo - loro malgrado - l'industria inserita nell’elenco di cui al
Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle Industrie
Insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie” (GG.UU. 20
settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.),
Parte I^ Industrie di prima classe, lett. A) Sostanze Chimiche - Fasi Interessate
dell'attività Industriale, Punto 112.
“Titanio Biossido –Produzione”.
Chiediamo massima onestà intellettuale da parte di chi è
tenuto a rendere pareri vincolanti in sede di rinnovo dell'autorizzazione unica
ambientale, ricordando che la legge, tanto più a tutela di salute e ambiente,
va applicata non interpretata, a seconda di interessi particolari!
E' inoltre evidente che l'impianto debba essere sottoposto a
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del titolo III
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come peraltro disposto dalla stessa
Regione Umbria con propria Determinazione Dirigenziale n. 5899 del 08/06/2018,
includendovi anche la valutazione d'incidenza ambientale ai sensi del DPR
357/97 e s.m. e i. su Habitat e specie presenti nel sito Natura 2000 ZSC
IT5210003 "Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio", in cui
l'impianto viene inevitabilmente ad interferire.
Senza la valutazione d'impatto ambientale, alcuna
rinnovazione autorizzativa può e deve essere concessa a Color Glass; in
difetto, preannunciamo di difendere i Nostri diritti anche in sede penale, a
discapito di chi oggi grida impropriamente alla "salubrità", quando
insalubri sono, per legge, le stesse sostanze chimiche del processo produttivo
(biossido di titanio).
#ComitatoSaluteAmbienteCalzolaro