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Quel pasticcio dei fanghi in agricoltura, la vicenda si riapre

Dalla Regione Marche una proposta di legge per abrogare l’art. 41 del “Decreto Genova”, che di fatto ha dato libertà di contaminare i suoli agricoli.
















Come certo molti ricorderanno l’art 41 (1) sulla gestione dei fanghi di depurazione inserito nel “Decreto Genova”, nell’ottobre scorso, ha suscitato notevoli critiche e preoccupazioni, condivise anche da ISDE con un comunicato ufficiale (2). La vicenda è complessa ma fortunatamente, grazie a una recentissima delibera della Regione Marche, il caso si è riaperto e ora sta anche alla sensibilità della società civile e di chi ha a cuore la salute pubblica operare affinchè il problema venga finalmente affrontato in modo organico e non, come purtroppo è accaduto con l’art. 41, in modo frettoloso e “pasticciato”.
FANGHI IN AGRICOLTURA: DI COSA PARLIAMO?
Prima di entrare nel merito di quanto deliberato dalla Regione Marche, vale la pena capire di cosa stiamo parlando e ricostruire l’intera vicenda nel dettaglio. La depurazione dei reflui civili (e non solo) è un problema più che mai attuale e niente affatto risolto, che ha causato già procedure di infrazione contro il nostro Paese (3).
Il problema è particolarmente sentito anche in Toscana, visto che proprio nella settimana in corso si prevede lo sversamento diretto di liquami nel torrente Brana – cosa che suscita ovviamente grande preoccupazione in associazioni e cittadini (4) – per lavori al locale depuratore che è risultato gravemente inefficiente e inadeguato.
L’utilizzo di fanghi in agricoltura, secondo il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 (5), è consentito se: “... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”, ma con le norme introdotte con l’art. 41 si è data libertà di contaminare ulteriormente i suoli agricoli – e quindi la catena alimentare – in modo forse irreversibile.
L’Allegato 1 B del Dlgs del 1992 stabiliva caratteristiche agronomiche e limiti solo per alcuni inquinanti, lasciando libertà alle Regioni di deliberare autonomamente. La Regione Lombardia, ad esempio, aveva posto un limite per gli idrocarburi a 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto dalla sentenza 1782 del 20 luglio 2018 del TAR della Lombardia che, accogliendo il ricorso di numerosi Comuni, di fatto bloccava gli sversamenti.
TAR e Cassazione concordemente stabilivano infatti che i limiti da rispettare nei fanghi, se non indicati nella normativa specifica nazionale, erano quelli indicati nei suoli a uso residenziale, limiti che se superati fanno automaticamente scattare le procedure per la bonifica. Limiti che i depuratori purtroppo non sono in grado di assicurare e pertanto, al fine di superare lo stallo creatosi, proprio con questa motivazione fu giustificata, dall’attuale Governo, la decretazione d’urgenza.
Tuttavia così facendo per alcuni contaminanti, specie se persistenti e bioaccumulabili, nel giro di pochi anni i suoli agricoli potrebbero diventare talmente saturi da essere degni di bonifica! Per Cromo totale, Diossine, PCB, Toluene i limiti indicati dall’art 41 sono superiori a quelli indicati per la bonifica dei suoli per uso residenziale (a cui la giurisprudenza assimila i suoli agricoli), addirittura per il Toluene il limite è 100 mg/kg ss, quando per i suoli uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50 mg/kg. Per Cromo VI, Berillio, Selenio e Arsenico i limiti sono gli stessi delle bonifiche, ma per l’Arsenico i 20 mg/kg ss sono il doppio di quanto stabilito dalla normativa della Regione Lombardia.
Ricordo che Arsenico, Berillio, Cromo VI, PCB sono cancerogeni a livello umano, ma a parte l’azione cancerogena, a livelli estremamente bassi agiscono come interferenti endocrini e sono in grado di alterare l’equilibrio ormonale. Per quanto riguarda gli idrocarburi, nell’art 41 il limite è di 1000 mg/kg su “tal quale” e non su “sostanza secca”, ciò significa di fatto non porre alcun limite perché se i fanghi hanno elevate percentuali di acqua si potranno superare anche i 10.000 mg/kg ss del Decreto della Regione Lombardia bocciato dal TAR.
Il contenuto in idrocarburi dei fanghi industriali (non classificati “di depurazione”) è di 500 mg/kg ss e, come fa notare il TAR, si arriva al paradosso che sui suoli agricoli sarebbe consentito lo sversamento di fanghi non utilizzabili in recuperi ambientali se non dopo adeguato abbattimento degli inquinanti. Fuori luogo apparvero quindi le rassicurazioni fornite dal ministro Costa (6) perché purtroppo i fanghi non derivano esclusivamente da depurazione di scarichi civili o produzioni alimentari e basta controllare i codici CER dei reflui ammessi agli impianti di depurazione per averne conferma.
Mancano inoltre nell’art. 41 indicazioni precise per i controlli da eseguire essendone indicato solo uno ogni 12 mesi per le diossine. Infine – e cosa certo non meno grave – i limiti individuati nell’art 41 non risultano supportati da studi di impatto ambientale, né da indagini sulla biodiversità, sulla percolazione nelle falde, sulla tipologia e qualità dei suoli, sulla presenza già di un “fondo” che per moltissimi inquinanti non è certo pari a zero, sul trasferimento dei contaminanti nella catena alimentare e quindi in definitiva sui rischi per la salute umana.
COSA HA DELIBERATO LA REGIONE MARCHE
A fronte quindi di questa situazione di vero allarme l’assemblea legislativa delle Marche – avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 121 della Costituzione Italiana e su richiesta del consigliere di minoranza Sandro Bisonni – ha approvato il 28 maggio scorso con la deliberazione n°91 (7) la proposta di legge alle Camere di abrogazione dell’art. 41 del Decreto Genova e di modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 prevedendo una più estesa regolamentazione degli inquinanti previsti nei suoli ad uso residenziale e, contestualmente, l’obbligo di osservanza di tali limiti anche per i fanghi a uso agricolo. Questo permetterebbe quindi il rispetto delle sentenze del TAR e della Cassazione perché è impensabile che i suoli agricoli possano venire contaminati a tal punto da necessitare poi di bonifiche!
CONCLUSIONI
A questo punto Camera e Senato sono obbligate a riprendere in mano la materia e a discutere della proposta di legge della Regione Marche, ma perché tutto non vada “alle calende greche” è necessario che anche nella società civile si riapra la discussione su un argomento di cruciale importanza per la salute pubblica e si pretendano tempi rapidi per il riesame della normativa e l’adozione di limiti per gli inquinanti nei fanghi certamente più cautelativi per la salute umana di quanto attualmente in essere.
Come abbiamo scritto nel nostro comunicato ISDE (2) i fanghi possono essere una grande risorsa per i suoli agricoli che sempre più sono poveri di humus, ma solo se non sono contaminati da metalli pesanti e altre sostanze tossiche e pericolose che passano inesorabilmente nella catena alimentare, mettendo a rischio la salute di tutti. Men che meno i fanghi essiccati vanno inceneriti, come qualcuno ventila, perché l’inquinamento si trasferirebbe nell’aria, peggiorandone ulteriormente la qualità, per ricadere poi comunque sui suoli.
Tutto questo si può fare imponendo la separazione dei flussi all’origine perché è impensabile che reflui civili e industriali arrivino di fatto agli stessi impianti e pretendendo che i “depuratori” finalmente ottemperino a ciò che il loro nome indica.
    1. http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D18109a.pdf?_1540460564603
    2. https://www.isde.it/decreto-genova-e-fanghi-di-depurazione-i-limiti-previsti-non-vanno-nella-direzione-giusta-per-la-salute-e-per-lambiente/
3. https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-11-07/italia-fuori-legge-mancanza-depuratori-arrivo-due-   nuove-procedure-ue-infrazione-182728.shtml?uuid=AECrvwcG
4. http://www.lavocedipistoia.it/a54536-lavori-al-depuratore-centrale-emessa-un-ordinanza-di-divieto-di-attingimento-di-acqua-e-di-pesca-nella-brana.html
5. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/092G0139/sg
6. https://www.facebook.com/SergioCostaMinistroAmbiente/posts/483780278799023?__tn__=K-R
7. http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdd/pdf/d_am26_10.pdf?fbclid=IwAR0TeXj5IucSZWBEy1-VJX9jSnqefTC5aBvkdOyW4f6hFOANwQPnq3IDgY0
fonte: https://www.toscanachiantiambiente.it

Fissata Al 16 Maggio La Conferenza Dei Servizi Per L’azienda Color Glass





Eccoci dunque all’ennesima riunione della Conferenza dei Servizi Regionale, nella quale verrà valutata la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni alla produzione, inoltrata dalla ditta Color Glass, che opera nel settore dei rifiuti, in mezzo a Trestina, vicino a case, scuole e attività commerciali.   La commissione, presieduta dal Dott. Grigioni, di cui fanno parte anche USL , ARPA ed altre agenzie/istituzioni, oltre al rappresentante del Comune di Città di Castello, è chiamata ad analizzare una serie di   atti amministrativi, tecniche produttive, fatti, circostanze, precauzioni  e osservanza delle leggi  in materia ambientale,  funzionali alla concessione del permesso per operare.
E’ opportuno ricordare che trattasi di lavorazione di fanghi industriali,  provenienti da Ferrara, dai quali viene ricavato il Biossido di Titanio, materiale del quale abbiamo già più volte sottolineato la pericolosità. In altri paesi, ad esempio la Francia, è considerato Cancerogeno per inalazione.
Tuttavia, oltre al principio di precauzione che dovrebbe guidare le scelte della pubblica amministrazione, in funzione della prioritaria tutela della salute della popolazione, in questa vicenda particolare si intersecano anche fatti di carattere tecnico/urbanistico che farebbero sobbalzare sulla sedia, anche il più permissivo dei funzionari pubblici. E’ un dato certo e riscontrato che,  oltre alla pericolosità per la salute degli abitanti di Trestina, data dal materiale trattato e dalle emissioni in atmosfera, l’azienda opera anche in locali parzialmente abusivi e senza la prevista necessaria agibilità degli stessi. Ricordiamo a tal proposito l’ordinanza comunale per la demolizione dei c.ca 190 mq di abusi.
I fatti relativi alla sanità Umbra, riportati in questi giorni dai mezzi d’informazione Locali e Nazionali, non fanno altro che confermare, purtroppo, quanto verosimili fossero le affermazioni fatte 38 anni or sono da un noto personaggio politico. Non vorremmo pensare che certi comportamenti,  riscontrati nel comparto della sanità, possano investire, in maniera analoga, anche  altri settori, in particolare,  quello della lavorazione dei rifiuti che, come sappiamo bene, sembra essere un settore altamente remunerativo.
Chiediamo quindi a tutte le rappresentanze politico/Istituzionali e tecnico/amministrative che, in ossequio alle normative nazionali ed europee, venga osservato il principio di precauzione a salvaguardia della salute pubblica.
Nel richiamare quindi la massima attenzione su:
1) Disposizioni di  legge che vietano ad aziende insalubri di prima classe di insistere vicino a civili abitazioni, scuole e attività commerciali;
2) Lavorazioni eseguite in locali a norma e agibili nel rispetto dei regolamenti tecnico/urbanistici del nostro  Comune;
Il Comitato Salute Ambiente Calzolaro Trestina Altotevere Sud conferma la propria intenzione a porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere legale, al fine di  tutelare la salute e i diritti degli abitanti di Trestina. ( Saremo  inoltre attenti all’udienza del TAR del 21 maggio 2019.)

COMITATO SALUTE AMBIENTE CALZOLARO TRESTINA ALTOTEVERE SUD.

Mentre Greta chiede di intervenire per una riconversione ecologica la Regione Toscana sponsorizza inceneritori



















Mentre Greta e milioni di giovani si mobilitano per un cambio di passo deciso nell’affrontare i sempre più impellenti e disastrosi impatti ambientali di un sistema economico fondato sullo sfruttamento del pianeta e sullo spreso la Regione Toscana “sponsorizza” un progetto di un impianto di incenerimento (gassificazione) di rifiuti provenienti dalle cartiere della provincia di Lucca per produrre energia elettrica a sua volta utilizzabile per il rilancio e il potenziamento di un impianto di produzione di metalli (rame, ottone).
Parliamo del progetto KME di Fornaci di Barga (Garfagnana – Lucca).
La Giunta della Regione Toscana a giugno 2018 esplicita il suo assenso all’iniziativa, dichiarandola come conforme agli obiettivi della economia circolare e promettendo finanziamenti pubblici
La KME è passata all’incasso presentando a fine 2018 il progetto che, in sintesi, prevede la realizzazione di un impianto di gassificazione di rifiuti (principalmente pulper e fanghi di cartiera) per 110.000 t/a circa unitamente a una ristrutturazione dei forni (da gas a elettrici) e degli impianti produttivi. La tesi dell’azienda (e della Regione che dovrà valutare l’impatto ambientale degli impianti dopo averli approvati a priori) è che la riduzione delle emissioni grazie agli interventi sugli impianti produttivi “compensi” l’apporto emissivo del gassificatore il quale, peraltro, è da considerare come fonte energetica rinnovabile.
Quindi tutti devono essere contenti di tale scelta e ringraziare l’azienda e la regione.
Noi crediamo il contrario ed in particolare :
a) che gli impianti di fusione dei metalli devono essere adeguati alle migliori tecnologie disponibili e ridurre il loro impatto per gli obblighi derivanti dalle normative sulla riduzione e prevenzione integrata dall’inquinamento, non certo “scambiare” questo obbligo con un nuovo impianto ad elevato impatto:
b) che l’incenerimento non è (non deve essere) parte della economia circolare, l’incenerimento (e la discarica dei suoi residui) rappresentano e sono funzionali alla economia lineare, di estrazione illimitata di risorse dal pianete e del ritorno delle stesse, sotto forma di rifiuti, all’ambiente con le tragiche conseguenze sempre più evidenti;
c) che si possono ridurre in modo consistente i rifiuti (pulper) delle cartiere nobilitando a monte la carta da macero, recuperando le fibre corte presenti nel pulper per produrre sostanze chimiche utili, riciclando i fanghi nelle cartiere come riempitivi nella produzione di carta.
Le ragioni e le valutazioni sul progetto sono contenute nelle osservazioni presentate da Medicina Democratica e dalla locale Associazione La Libellula.
fonte: https://www.medicinademocratica.org

L’OPINIONE DI MEDICINA DEMOCRATICA SULLA QUESTIONE FANGHI DA DEPURAZIONE E UTILIZZO AGRONOMICO



















Ha destato scalpore l’inserimento nel “decreto urgenze” (DL 109 del 29.09.2018) di una norma dedicata alla concentrazione limite degli idrocarburi nei fanghi utilizzabili per lo spandimento in agricoltura. Il testo è il seguente Art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
“ 1. Al fine di superare situazioni di criticita’ nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è : ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1.000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre “.
Il provvedimento è stato accusato di innalzare i limiti previgenti relativi al suddetto parametro, la questione è più complessa ed interessa sia ritardi (e pasticci) normativi sia aspetti di carattere tecnico e di tutela ambientale.
In effetti potrebbe essere definito come una “pezza peggiore del buco” come diversi provvedimenti regionali che l’hanno preceduto ma è improprio dire che il provvedimento “alza” i limiti relativi agli idrocarburi per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura visto che non vi erano in precedenza chiare soglie, risulta più corretto affermare che il provvedimento fissa dei limiti non coerenti con gli obiettivi della normativa (sull’utilizzo agronomico dei fanghi e sui rifiuti più in generale) finalizzati da un lato al recupero, per quanto possibile, di tali rifiuti e dall’altro alla tutela ambientale (dei suoli e delle produzioni alimentari).
Per poter avere una idea precisa e svolgere delle valutazioni fondate sulla liceità e sugli effetti di tale provvedimento occorre chiarire il contesto normativo, gli effetti di alcune sentenze e tenere conto di alcuni aspetti “tecnici” strettamente legati alla questione.
Nella nota che si allega si formulano delle considerazioni sul provvedimento, sullo stato dell’arte della questione e si forniscono delle proposte sul tema.
Nell’invitare alla lettura del documento integrale, riportiamo sotto le conclusioni del documento.
Conclusioni
Va premesso che l’utilizzo agronomico di fanghi di depurazione di provenienza civile è sicuramente una pratica positiva se ben condotta (idonei trattamenti e modalità di impiego) nonché se la provenienza è idoneamente controllata e sottoposta a norme idonee a ridurre la presenza di sostanze pericolose (non completamente eliminabili) e dall’altro lato ad assicurare la presenza di elementi utili per il suolo (in particolare il fosforo).
Diversi motivi spingono in questa direzione (ferma la preferibilità del recupero rispetto allo smaltimento). Tra quelli principali l’impoverimento del suolo (si veda la direttiva quadro sulla protezione del suolo), quello dei cambiamenti climatici (si tratta di “bloccare” carbonio che altrimenti potrebbe essere emesso).
Tra i “pacchetti” in via di definizione dalla Unione Europea per l’economia circolare ve ne è uno dedicato ai fertilizzanti ove vi è uno spazio dedicato al recupero del fosforo (anche) dai fanghi per l’impiego come fertilizzanti riducendo la dipendenza dalla importazione della materia prima (fosforo/fosforite). Per dirla con le parole della Commissione “i concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare sono svantaggiati, sotto il profilo concorrenziale, rispetto a quelli prodotti rispettando un modello di economia lineare. Tale distorsione di concorrenza ostacola gli investimenti nell’economia circolare.”
Il tema dei fanghi va affrontato, anche normativamente, tenendo conto di questo contesto.
Non va comunque dimenticato che – nell’immediato – la possibile presenza di sostanze pericolose, la possibilità di trattamenti inidonei, la miscelazione con altri rifiuti e pratiche agronomiche non corrette possono determinare danni ambientali.
La questione emersa con il contenuto dell’art. 41 del decreto legge “urgenze” deriva dal mancato aggiornamento del Dlgs 99/1992 in parte per colpa “europea” e in parte italiana.
Seguendo quanto indicato dalla normativa via via emanata il legislatore deve valutare e definire quale sia il valore di sostanze pericolose che possono essere “dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale” tenuto conto che, rimanendo agli idrocarburi, una qualche traccia vi sarà sempre in quanto la maggior parte dei depuratori non tratta solo scarichi civili ma anche industriali (per non parlare di scarichi non autorizzati di ogni genere).
Il riferimento adottato dalla Cassazione Penale (limiti per i suoli) è oggettivamente fortemente restrittivo e giuridicamente debole in quanto si fa riferimento a limiti di qualità (non contaminazione) del suolo e non di un rifiuto cui comunque si riconosce, a certe condizioni, una forma di recupero in quanto può fornire elementi nutritivi utili al terreno (fosforo, carbonio, azoto) tenendo conto di limitazioni (ridotta presenza di sostanze pericolose, modalità di impiego, tipologie di suoli idonei inclusa la considerazione sulla loro sensibilità per permeabilità ai nitrati).
Il TAR Lombardia si è riferito a un valore più “fondato” (500 mg/kg s.s.) rispetto a quello stabilito dal governo di 10.000 mg/kg tal quale, la discussione dovrebbe concentrarsi su tali aspetti e fondata su valutazioni tecniche idoneamente approfondite e discusse.
Sarebbe ovviamente opportuna una normativa a livello europeo per evitare situazioni diversificate tra i diversi paesi, allo stato sono stati prodotti documenti di discussione (l’ultimo nel 2010) nei quali comunque l’aspetto specifico degli idrocarburi non è oggetto, allo stato, di proposte di limiti specifici.
La questione non va ridotta da una “guerra” di limiti ma affrontare il tema dei fanghi a partire dalla introduzione di tecnologie (disponibili) atte a ridurne la produzione, ridurre i contaminanti presenti, recuperarli anche in altre filiere di utilizzo, controllare il destino dei fanghi di origine industriale.
Per Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute
Marco Caldiroli
fonte: https://www.medicinademocratica.org

L'aria di Trestina non rassicura: perché la Regione non ha fatto la VIA?












Nel centro abitato della frazione di Trestina (Comune di Città di Castello) insiste un'industria di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, esattamente, fanghi prodotti da un'azienda chimica, sita a Ferrara, che produce catalizzatori per la sintesi.
Dai fanghi viene ricavato “biossido di titanio”, che, se necessario, viene pure raffinato per evitare la formazione di grumi, e infine insacchettato con sistemi automatici ad aria compressa per poter essere commercializzato per l’utilizzo nel campo dell’edilizia e dell’industria in generale. 
Nonostante l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro abbia classificato il biossido di titanio come “possibile cancerogeno per gli esseri umani”( https://monographs.iarc.fr/ENG/Publications/techrep42/TR42-4.pdf ) e nonostante l’area, ove sono ubicati i ricettori più prossimi all’opificio, sia classificata in classe IV “aree di intensa attività umana” (DPCM 14.11.1997), ebbene, non ci crederete, ma l'impianto non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (!).
La valutazione d'impatto ambientale (VIA) è un procedimento amministrativo che serve ad assicurare che l’attività industriale sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile; da una parte, mettendo al centro dell’attenzione l’uomo di cui va protetta la salute e va garantita la migliore qualità della vita attraverso miglioramenti ambientali e, dall’altra, proteggendo e mantenendo le specie e conservando la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto essenziali per la vita. 
Con inspiegabile sorpresa, Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 7269 del 5 agosto 2016, ha escluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) del Progetto "Modifica di impianto autorizzato al recupero di fanghi in Loc. Trestina nel Comune di Città di Castello", limitandosi ad affermare semplicemente che “dalle risultanze istruttorie del procedimento è emerso che il progetto in argomento non comporta impatti negativi e significativi sull’ambiente”. 
Tale  scarna motivazione, nonostante il contesto in cui l'opificio ricade e l'esercizio continuo dello stesso (emissione di fumo giorno e notte), non contiene alcuna valutazione circa l’assenza o meno di potenziali impatti per l’ambiente e, di conseguenza, per la salute.
Purtroppo, la Regione Umbria troppo spesso non motiva l'esclusione della valutazione d'impatto ambientale, emettendo provvedimenti d'identico scarno tenore e con le solite ripetute formule di rito.
Innanzi ad un impianto, che ricava (produce) biossido di titanio, nel cuore di una frazione, densamente abitata, quale Trestina, il provvedimento di esclusione dalla VIA, per quanto connotato da un amplissimo margine di discrezionalità, è comunque sindacabile, anche sotto il profilo della palese assenza o insufficienza della motivazione o della manifesta carenza dei presupposti. Motivazione che, nel caso di specie, è stata del tutto obliterata o comunque formulata in modo alquanto lacunoso rispetto a taluni evidenti individuabili presupposti. 
Preme sottolineare che, nel caso di specie, era tanto più necessaria la motivazione di esclusione, ove soltanto si consideri la presenza di criticità ambientali, in particolare, la presenza di “aree di intensa attività umana” nonché la classificazione della stessa attività industriale quale "INDUSTRIA INSALUBRE", come si legge nell'elenco delle industrie insalubri approvato con D.M. 5/9/1994, lettera A) "Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale", numero 112) "Titanio biossido: produzione" .
La normativa prescrive il ricorso alla VIA “Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente”.
Dunque l’esclusione dalla VIA richiede un determinato grado di certezza circa l’assenza di impatti negativi. 
In caso di incertezza o di impatto anche solo potenziale si ricorre sempre e comunque alla VIA. 
E ciò in ossequio al principio di matrice comunitaria di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente (art. 191, par. 2, T.F.U.E.).
Proprio perché lo stato dei fatti e degli atti non sembra rassicurare circa l’assenza di qualsivoglia impatto sulle matrici ambientali interessate dall'impianto, già autorizzato con determinazione provinciale 5662 del 13 giugno 2007, corre la necessità del "Comitato Salute Ambiente - Calzolaro Trestina Alto Tevere Sud" di esigere e ottenere delle rassicurazione tecniche, non unilaterali all'Azienda, come sinora si è cercato di fare, bensì con indagini che siano garanzia d'imparzialità o, quantomeno, compiute in contraddittorio tra le parti. 


"Comitato Salute Ambiente - Calzolaro Trestina Alto Tevere Sud" 

Rifiuti interrati sotto area giochi bimbi in Puglia

 © ANSA
Un'area il cui sottosuolo è pieno di rifiuti di ogni tipologia, perennemente frequentata da bambini per la presenza di un asilo nido, un campo di calcio e un parcheggio per giostrai è stata sequestrata dai carabinieri del Noe. Nella zona in passato sorgeva una discarica comunale. E' stato pertanto disposto il divieto di accesso affinché possa essere verificato lo stato dei luoghi sotterranei con adeguato monitoraggio, scavo e carotaggio.

Utile alle indagini è stato l'uso di un drone che, oltre a filmati e riprese fotografiche in altissima risoluzione si è avvalso di "apparecchiatura termografica e iperspettrale atta al rilevamento del 'non visibile', in questo caso proprio di interramento di rifiuti di varia tipologia anche pericolosa a diverse profondità". L'attività di scavo ha permesso di accertare "la presenza di diverse tipologie di rifiuti quali rifiuti solidi urbani in avanzato stato di decomposizione, laterizi in genere nonché, ad alcuni metri di profondità, la presenza di materiale scuro e maleodorante". L'ipotesi è che possa trattarsi di fanghi industriali. 

fonte: www.ansa.it